Un vademecum sulla “Rottamazione delle cartelle” delle ingiunzioni di pagamento comunali

Mi sono battuto fuori e dentro il Consiglio Comunale per l’attuazione a Chieti di quanto previsto dal D.L. 193/2016 (convertito nella legge n. 225 del 1/12/2016), attraverso apposito regolamento comunale, affinché venissero rottamate le cartelle per le pendenze derivanti dalle ingiunzioni di pagamento comunale, notificate negli anni compresi fra il 2000 e il 2016 che potranno essere ora finalmente pagate al netto di sanzioni e interessi moratori“, il Capogruppo in Consiglio Comunale di Chieti, Roberto Melideo.

Accertata la piena sostenibilità dell’operazione per le finanze del Comune di Chieti, si è potuto procedere alla rottamazione delle cartelle, aiutando così le famiglie in difficoltà e nel contempo facilitando al Comune l’incasso di crediti che altrimenti difficilmente sarebbero stati esigibili. A tal proposito, bisogna fare alcune precisazioni per alcuni casi particolari previsti dal regolamento comunale: 1) Le contravvenzioni al Codice della Strada godranno solo dell’esclusione degli interessi di mora e della maggiorazione del decimo semestrale; 2)Per le aliquote e le detrazioni IMU, sono state recepite quelle del 2016; 3) Per aderire alla rottamazione delle proprie cartelle comunali, si dovrà presentare, entro il 31 maggio 2017, una domanda alla Teateservizi srl, oppure alla Soget SpA, in base a chi delle due società ha notificato la cartella in questione, attraverso una apposita modulistica presente sui siti. Dunque, per i cittadini che ne faranno richiesta ci sarà la possibilità di estinguere il debito tramite la cancellazione delle sanzioni, sia per quanto riguarda quelle contributive, sia per gli interessi di mora e per le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Ma, attenzione, leggendo la normativa nazionale, è bene che i cittadini vengano a conoscenza che resteranno dovuti in misura piena, sia le eventuali somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (contributi, imposte e tributi), sia gli eventuali interessi da ritardata iscrizione a ruolo (cioè quelli dovuti dal giorno seguente alla scadenza del pagamento, fino alla data in cui il ruolo diverrà esecutivo), sia le eventuali somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione stessa, però da calcolare tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Altresì, restano integralmente dovuti, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento. Pertanto, è evidente che la convenienza alla rottamazione di una cartella dipende da diversi fattori: 1) E’ maggiore o minore in base all’anzianità della cartella; 1) E’ da valutare in base alla capacità di far fronte ai termini speciali di pagamento previsti“.

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Informazioni su Antonella Gaita

Giornalista
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